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La dichiarazione di nascita può essere fatta:
A) entro 3 giorni dalla nascita, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto.
In questo caso il direttore sanitario trasmette la dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza dei genitori per la trascrizione nei registri di stato civile.
B) entro 10 giorni, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del comune in cui è avvenuta la nascita.
C) entro 10 giorni, dai genitori, davanti all'Ufficiale dello Stato civile del comune di residenza. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra i genitori.
Se la nascita è da unione legittima (genitori coniugati tra loro) la dichiarazione può essere resa da un solo genitore e, nei casi A e B, anche da persona che ha assistito al parto.
Se la nascita è da unione naturale (genitori non coniugati tra loro) occorre la presenza di entrambi o del solo genitore che lo riconosce. Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non hanno compiuto 16 anni di età.
IMPORTANTE: A seguito della dichiarazione di nascita il Ministero delle Finanze, mediante connessione telematica con l'Anagrafe Comunale, attribuisce ai neonati il Codice fiscale, indispensabile per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
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Costi e vincoli
Non è previsto alcun costo
Tempi e scadenze
Se la dichiarazione di nascita è fatta dopo più di 10 giorni dalla nascita, è necessario indicare espressamente le ragioni del ritardo. Viene data in ogni caso segnalazione del ritardo al Procuratore della Repubblica.