I comuni, nonostante la sospensione del servizio obbligatorio di leva, continuano a svolgere le attività per la formazione e l’aggiornamento delle liste di leva. (artt. 1932-1935-1936-1937 D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66)
Annualmente il Comune provvede alla formazione della lista di leva nella quale vengono iscritti i giovani legalmente domiciliati ai sensi dell’art. 1933 DLgs. 15 marzo 2010, n. 66, che nell’anno stesso compiano 17 anni.