Dal 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova legge approvata in data 14 dicembre 2017 che disciplina il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.).
La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
La dichiarazione anticipata di trattamento, anche chiamata “testamento biologico” è l’espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità. La decisione di redigere una D.A.T. è assolutamente libera e volontaria.
N.B. L’Ufficiale di Stato Civile non può fornire nessuna informazione per la redazione delle D.A.T.
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Le D.A.T. devono essere redatte scegliendo una delle seguenti opzioni:
-Per atto pubblico notarile
-Per scrittura privata autenticata dal notaio
-Per scrittura privata consegnata dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile
del comune di residenza del disponente medesimo.
-Presso le strutture sanitarie.
Nel caso di presentazione della D.A.T. presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza è necessario ottemperare alle seguenti indicazioni:
-Il disponente deve essere residente nel Comune di presentazione della D.A.T.
-La D.A.T. deve essere sottoscritta con firma autografa
-Deve essere esibito un documento in corso di validità
Costi e vincoli
La consegna della D.A.T presso l'ufficio di Stato Civile non prevede alcun costo.