Questo sito utilizza solo cookie tecnici e analytics di terze parti che rispettano i requisiti per essere equiparabili ai cookie e agli altri identificatori tecnici.
Pertanto non è richesta l’acquisizione del consenso.

Informativa Chiudi

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Visualizzazioni

285

Ultimo aggiornamento:

venerdì 11 marzo, 2022

Accedi al servizio

Tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non previsti nell'elenco delle autocertificazioni, possono essere comprovati mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

Sono OBBLIGATI ad accettare l'autocertificazione:

Amministrazioni pubbliche (es.: Comune, Provincia, Regione, Questura, Prefettura, Motorizzazione, ASL, INPS, scuole, INAIL ecc).

Gestori di servizi pubblici (es.: Enel, Telecom, Metano, Poste, ?ecc.)

Possono accettare le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (in carta libera), ma NON SONO OBBLIGATI:

Privati (es.: Banche, Assicurazioni, ecc.)

Cosa serve

Dichiarazione resa dall'interessato concernente stati, qualità personali o fatti che siano a sua  diretta conoscenza, sottoscritta dal medesimo

Se diretta ad una Amministrazione pubblica o ad un gestore di pubblico servizio la firma non va autenticata,  ma sottoscritta davanti al dipendente addetto, oppure presentata o inviata allegando la fotocopia di un documento di identità

Se diretta ad un privato la firma va invece autenticata e sconta l'imposta di bollo

Costi e vincoli

Le dicharazioni sostitutive dell'atto di notorietà dirette alla P.A. sono esenti da qualsiasi imposta o diritto (salvo casi particolari), ad esclusione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette a privati e per le quali viene richiesta l'autenticazione della firma con conseguente pagamento dell'imposta di bollo di €. 16,00.

Ulteriori informazioni

Confermato

A vista, in presenza dell'interessato per la sottoscrizione.

Se la tua pratica è in ritardo puoi avvalerti dei "poteri sostitutivi" clicca qui

Ultimo aggiornamento

11/03/2022