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Non deve essere presentata nessuna documentazione.La dichiarazione sostitutiva di certificazione è utilizzabile nei rapporti con una qualsiasi pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio e/o con i privati che decidono di accettarla, non può essere utilizzata per presentare atti o documenti all'autorità giudiziaria.
Le amministrazioni pubbliche o gestori di pubblici servizi che non accettano l'autocertificazione sono punibili per violazione dei doveri d'ufficio.
Inoltre è previsto che anche i privati che lo ritengano (banche, assicurazioni, studi professionali, aziente...) pur non avendone l'obbligo possano accettare le autocertificazioni.
Il modulo di richiesta è disponibile presso l'URP negli orari di apertura al pubblico o scaricando il modulo allegato.
Cosa serve
Consente ai soggetti che entrano in contatto con le Amministrazioni Pubbliche di non dover fornire obbligatoriamente i certificati o, comunque i documenti a comprova di situazioni, fatti, stati e qualità, essendo sufficientte la dichiarazione sostitutiva dei certificati.
Dal 1° gennaio 2012 nei rapporti con gli organi della P.A. e i gestori di pubblici servizi, è vietato l'uso delle certificazioni. I certificati sono sempre sostituiti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà (art. 15 comma 1 della legge 12/11/2011 n. 183).
Costi e vincoli
L'autocertificazione è sempre esente da ogni diritto e imposta di bollo.
1) hanno validità illimitata i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni (es. cert. di nascita); hanno validità 6 mesi dalla data del rilascio tutte le altre certificazioni, a meno che disposizioni particolari non prevedano una durata superiore.